Si definisce attività ricettiva Turistica quella diretta alla produzione ed all’offerta al pubblico di ospitalità intesa come prestazione di alloggio e di eventuali servizi accessori e connessi.

 

Per avviare l’attività ricettiva turistica è necessario inoltrare telematicamente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) agli uffici SUAP del Comune dove è ubicata la struttura utilizzando esclusivamente il portale nazionale www.impresainungiorno.gov.it (per l’utilizzo del portale è necessario possedere il dispositivo di firma digitale)

L'imposta di soggiorno, istituita in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del D.lgs n. 23/2011, è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di cui alla legge regionale in materia di turismo, ivi compresi gli immobili destinati alla locazione breve di cui all’art. 4, comma 5 - ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ubicate nel territorio del Comune di Ladispoli fino ad un massimo di 15 giorni consecutivi.

I gestori di esercizi alberghieri e di tutte le altre strutture ricettive, ENTRO LE 24 ORE successive all'arrivo, devono comunicare alle questure territorialmente competenti, ESCLUSIVAMENTE per il tramite del Servizio Alloggiati della Polizia di Stato, le generalità delle persone alloggiate.

E’ obbligo per i gestori delle strutture ricettive trasmettere, per via telematica, all’Osservatorio Regionale del Turismo dei dati sugli arrivi e presenze (art. 2, comma 3 del R.R. n. 8/2015 e s.m.i.) previa registrazione al sito RADAR

  1. Alberghi (art.2 comma 1 lett.a) R.R.n.17/2008 s.m.i)
    Strutture che offrono alloggio in non meno di 7 camere e un’area di accoglienza, ed eventualmente servizi accessori. Gli alberghi si classificano con un ordine crescente: 1,2,3,4 e 5 stelle.
  2. Residenze Turistiche Alberghiere (Residence) (art.2 comma 1 lett.b) R.R.n.17/2008 s.m.i)
    Strutture che offrono alloggio in non meno di 7 appartamenti (per appartamento si intende un’unità abitativa di uno o più locali con la presenza di cucina o angolo cottura) e 15 posti letto e un’area di accoglienza per un periodo minimo obbligatorio di tre giorni ed eventualmente servizi accessori. Le residenze Turistiche Alberghiere si classificano con un ordine crescente: 2,3 e 4 stelle.
  1. I campeggi (art.2 comma 1 lett.a) R.R.n.18/2008 e s.m.i.)
    Complessi ricettivi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e per il soggiorno dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento ed, in minor misura, dei turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento. I campeggi sono classificati in ordine crescente con 1,2,3 e 4 stelle.
  2. I villaggi turistici (art.2 comma 1 lett.b) R.R.n.18/2008 s.m.i.)
    Complessi ricettivi aperti al pubblico attrezzati il soggiorno in bungalows ed altre unità abitative mobili di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento ed, in minor misura, dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento.I villaggi turistici sono classificati in ordine crescente con 2,3 e 4 stelle.
  3. Le aree attrezzate per la sosta temporanea, o aree di sosta, (art.2 comma 1 lett.c) R.R.n.18/2008 s.m.i)
    Aree destinate al soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, quali autocaravan, caravan e camper, per una permanenza massima di 72 ore consecutive.Le aree di sosta sono classificate con una classe “unica”.

Struttura di particolare tipologia di ricettività turistica intesa a valorizzare i centri storici o i borghi dei comuni del Lazio con particolari caratteristiche urbanistiche. L’Albergo Diffuso è caratterizzato dalla particolarità di offrire ospitalità in abitazioni e camere distribuite all’interno di un perimetro urbano di 300 metri dall’edificio centrale ove vengono erogati i servizi comuni. L’Albergo diffuso è classificato in categoria “Unica”.

La classificazione viene dichiarata dal titolare o dall’impresa mediante un’autocertificazione di classificazione, da allegare alla SCIA, compilando il modulo appropriato:

  1. Modulo Autocertificazione Affittacamere o Guest house
  2. Modulo Autocertificazione Bed and Breakfast
  3. Modulo Autocertificazione Case e Appartamenti per Vacanze
  4. Modulo Autocertificazione Case per Ferie
  5. Modulo Autocertificazione Country House o Residenze di campagna
  6. Modulo Autocertificazione Hostel o Ostelli
  7. Modulo Autocertificazione Ostelli per la Gioventù
  8. Modulo Autocertificazione Rifugi escursionistici

I parametri per identificare correttamente la classificazione della struttura ricettiva sono descritti negli Allegati dei requisiti funzionali e strutturali inseriti nei relativi Regolamenti Regionali.

La classificazione si individua in “stelle” per le strutture turistiche Alberghiere ed all’Aria Aperta e per le strutture Extralberghiere e per gli Alberghi diffusi in “categorie”.

Per accedere al Sistema di registrazione on line, che consente ai titolari o gestori di Strutture ricettive Extralberghiere e di Alloggi per uso turistico, richiedi alla Regione il Codice identificativo Regionale.
Prima di effettuare la registrazione si consiglia di consultare il sito regionale

Per eventuali chiarimenti contattare: assistenzacise@regione.lazio.it

  1. Guest House o Affittacamere
    Struttura ricettiva gestita in forma imprenditoriale, composta da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati purché appartenenti ad uno stesso stabile con il medesimo ingresso su strada e dotati entrambi di soggiorno, cucina o angolo cottura annesso al soggiorno, nel rispetto della normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria. Non è consentita la collocazione di angoli cottura su corridoi o disimpegni. Tali strutture, non sono soggette a cambio di destinazione d’uso a fini urbanistici, rispettano i requisiti previsti per le abitazioni nonché i requisiti di cui all’ Allegato 1 del R.R. n. 14/2017
    e s.m.i. Gli Affittacamere o Guest House sono classificati in prima, seconda e terza categoria;
  2. Ostelli per la gioventù
    Strutture ricettive gestite in forma non imprenditoriale da Enti Pubblici ed Enti o Associazioni operanti senza scopo di lucro nel campo del turismo sociale e giovanile. Al loro interno possono essere ospitati, oltre ai giovani ed ai loro accompagnatori, anche altri soggetti legati al turismo sociale, culturale, sportivo e religioso, per periodi limitati e non superiori a 60 giorni continuativi.
    Gli Ostelli per la Gioventù hanno destinazione d’uso turistico ricettiva di alloggio collettivo, individuata catastalmente come B1, salvo eventuale assimilabilità con la categoria catastale D2, definita dal Comune nel rispetto delle previsioni urbanistiche ed esplicitata nei singoli procedimenti di SCIA ai fini della classificazione.
    Gli Ostelli per la Gioventù rispettano i requisiti, previsti all’
    Allegato 2 del R.R. n. 14/2017
    e s.m.i. e sono classificati in categoria “Unica”.
  3. Hostel o Ostelli
    Strutture ricettive introdotte dal R.R. n.8/2015 e s.m.i. e gestite in forma imprenditoriale.
    Il soggiorno in tali strutture, rivolto a turisti di qualsiasi tipologia, con particolare riguardo ai nuclei familiari ed ai gruppi, non può superare i 60 giorni continuativi, come negli Ostelli per la Gioventù. Tali strutture sono dotate di spazi idonei alla preparazione ed alla consumazione dei pasti. Gli Hostel hanno destinazione d’uso turistico ricettiva di alloggio collettivo, individuata catastalmente come B1, salvo eventuale assimilabilità con la categoria catastale D2, definita dal Comune nel rispetto delle previsioni urbanistiche ed esplicitata nei singoli procedimenti di SCIA ai fini della classificazione.
    Gli Hostel o Ostelli rispettano i requisiti, previsti
    all’Allegato 3 del R.R. n. 14/2017
    e s.m.i., e sono classificati in categoria “Unica”.
  4. Case e appartamenti per vacanze
    Strutture ricettive destinate ad abitazione ed arredate, offerte ad uso dei turisti, collocate in uno o più stabili nello stesso territorio comunale e gestite in forma “non imprenditoriale” o “imprenditoriale”. La gestione “imprenditoriale” è obbligatoria quando il numero di appartamenti destinati all’accoglienza, nel medesimo territorio comunale, è pari o superiore a 3.
    Nel caso di 1 o 2 appartamenti è invece ammessa sia la gestione “non imprenditoriale” che quella “imprenditoriale”, a scelta del titolare o gestore, nel rispetto delle vigenti norme fiscali. Tenuto conto della Sentenza del TAR Lazio n.6755 del 13/6/2016, non sono comunque più stabiliti periodi di inattività di durata obbligatoria.
    Le Case e Appartamenti per Vacanze sono prive sia di servizi centralizzati che di somministrazione di alimenti e bevande e, al loro interno, non possono esservi persone residenti o domiciliate.
    Non necessitano di cambio di destinazione d’uso a fini urbanistici, rispettano la normativa vigente per le abitazioni in materia edilizia ed igienico sanitaria e i requisiti, previsti
    all’Allegato 4 del R.R. n. 14/2017
    e s.m.i.
    Le Case e Appartamenti per vacanze sono classificate in prima ed in seconda categoria.
  5. Case per ferie
    Strutture gestite per finalità sociali, culturali, educative, assistenziali, religiose e sportive, da parte di Enti pubblici o privati, Associazioni e organismi senza fini di lucro, con l’esclusione di forme di pubblicità sui canali commerciali e promozionali o su piattaforme elettroniche, in quanto tali strutture si avvalgono di modalità proprie di interrelazione con gli utenti e associati.
    Le Case per Ferie rispettano i requisiti, previsti
    all’Allegato 5 del R.R. n. 14/2017
    e s.m.i., e sono classificate in categoria “Unica”.
  6. Bed and Breakfast
    Strutture ricettive che erogano ospitalità e servizio di prima colazione con le seguenti prescrizioni:
    1. L’obbligo di residenza da parte del gestore/titolare che deve riservare, all’interno dell’unità abitativa, una camera da letto allestita per il proprio pernottamento;
    2. La presenza di un soggiorno con annesso angolo cottura o cucina nel rispetto della normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria;
    3. Un numero massimo di 3 camere da utilizzare per l’ospitalità con un massimo di 8 posti letto, oltre alla camera da letto riservata al titolare.
    4. è consentita sia la forma “non imprenditoriale” che quella “imprenditoriale” a scelta del titolare o gestore. Tenuto conto della Sentenza del TAR Lazio n.6755 del 13/6/2016, non sono comunque più stabiliti periodi di inattività di durata obbligatoria. I B&B non necessitano di cambio di destinazione d’uso a fini urbanistici, rispettano la normativa vigente per le abitazioni in materia edilizia ed igienico sanitaria e i requisiti previsti all’Allegato 6 del R.R. n. 14/2017 e s.m.i. I Bed and Breakfast sono classificati in categoria “Unica”.
  7. Country House o Residenze di campagna
    Strutture ricettive situate al di fuori dei centri urbani e del territorio di Roma Capitale, in contesti rurali in prossimità o all’interno di aree naturalistiche, ambientali e culturali. Parallelamente all’attività ricettiva possono essere offerte attività ludico-ricreative, didattiche e sportive.
    La gestione è in forma esclusivamente “imprenditoriale” e si può svolgere in camere o appartamenti, con eventuali servizi autonomi di cucina, all’interno di uno o più fabbricati inseriti nello stesso nucleo rurale e nella medesima pertinenza di terreno con un’estensione minima di 5.000 mq. La capacità ricettiva totale dell’attività è limitata ad un massimo di 30 posti letto.
    In dette strutture è ammessa, nei limiti normativi vigenti, la somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati. Le Country House o Residenze di Campagna rispettano i requisiti, previsti all’
    Allegato 7 del R.R. n. 14/2017
    e s.m.i., e sono classificate in categoria “Unica”.
  8. Rifugi escursionistici
    Strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone collinari, sono posizionate a quote inferiori a 1000 metri, di proprietà o in gestione a privati, enti o associazioni senza scopo di lucro ed operanti nel settore dell’escursionismo.
    I Rifugi escursionistici sono ubicati, in luoghi favorevoli allo svolgimento di attività all’aria aperta quali, in particolare, parchi, aree naturali protette, itinerari e cammini di fede frequentati da pellegrini ed escursionisti e raggiungibili da sentieri, strade forestali o percorribili da mezzi di trasporto ordinario.
    I Rifugi escursionistici, rispettano i requisiti, previsti all’
    Allegato 8 del R.R. n. 14/2017
    e s.m.i., e sono classificati in categoria “Unica”.


Gli Alloggi per uso turistico di cui all’art.1 comma 2 lettera c) del R.R. n. 8/2015 e s.m.i., sono unità immobiliari non soggette a classificazione, situate in immobili adibiti ad abitazioni o parti di esse, dotate di soggiorno con annesso angolo cottura o cucina, all’interno delle quali è possibile offrire, in modo occasione, non organizzato e non imprenditoriale, forme di ospitalità senza prestazioni di servizi accessori o turistici, ulteriori rispetto a quanto già in uso nell’abitazione.
Tale ospitalità può essere offerta, anche per un solo giorno di pernottamento, in massimo 2 appartamenti nel territorio del medesimo Comune, da parte dei proprietari, affittuari o coloro che a qualsiasi titolo ne dispongono regolarmente, con il
divieto di somministrazione di alimenti e bevande.
Gli Alloggi per uso turistico rispettano i requisiti previsti per le abitazioni, nonché la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria e non necessitano di cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici.
I soggetti interessati sono tenuti a darne comunicazione al Comune competente per territorio (ufficio SUAP).


Il pagamento dei diritti di istruttoria potrà essere eseguito con le seguenti modalità:

  1. pagamento telematico on line nella pratica SUAP mediante carta di credito oppure il sistema iConto oppure PagoPA Nodo pagamenti della Pubblica Amministrazione;
  2. versamento sul conto corrente postale n. 03396998 intestato a "COMUNE DI LADISPOLI – DIRITTI D’ISTRUTTORIA UFFICI SUAP E TRIBUTI - codice fiscale dell’impresa o del titolare della pratica - tipologia dell’attività o dell’intervento - ubicazione dell’attività o dell’intervento";
  3. bonifico sul conto corrente codice IBAN n. IT 57 E 07601 03200 000003396998 intestato a "COMUNE DI LADISPOLI – DIRITTI D’ISTRUTTORIA UFFICI SUAP E TRIBUTI - codice fiscale dell’impresa o del titolare della pratica - tipologia dell’attività o dell’intervento - ubicazione dell’attività o dell’intervento".

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

AVVIO ATTIVITA':  
- Alberghi € 300
- Dipendenze d'albergo € 200
- Residenze turistico alberghiere € 200
- Motels € 200
SUBINGRESSO: € 200
TRASFERIMENTO: € 100
VARIAZIONI: € 50
CESSAZIONE/CESSIONE: € 0

STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

AVVIO ATTIVITA': € 50
- Guest House o Affittacamere € 50
- Ostelli per la gioventù € 50
- Hostel o Ostelli € 50
- Case ed Appartamenti per vacanze € 50
- Case per ferie € 50
- Centri di vacanza per minori € 50
- Bed Breakfast € 50
- Country House o Residenze di campagna € 50
- Rifugi escursionistici € 50
- Ospitalità in appartamenti privati € 50
- Alloggio per uso turistico € 50
SUBINGRESSO: € 50
TRASFERIMENTO: € 50
VARIAZIONI: € 30
CESSAZIONE/CESSIONE: € 0

STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

AVVIO ATTIVITA':  
- Campeggi, Villaggi turistici € 200
- Aree attrezzate per la sosta temporanea € 50
SUBINGRESSO: come avvio attività
TRASFERIMENTO: € 50
VARIAZIONI: € 30
CESSAZIONE/CESSIONE: € 0
  • La Legge della Regione Lazio di riferimento è la n. 13 del 06 Agosto 2007, e s.m.i.;
  • Regolamenti Regionali che disciplinano le seguenti tipologie sono:
    • per le strutture Alberghiere - Regolamento Regionale n.17/2008 e s.m.i;
    • per le strutture Extralberghiere- Regolamento Regionale n. 8/2015 come modificato dal Regolamento Regionale n. 14/2017;
    • per le strutture all’Aria aperta - Regolamento Regionale n.18/2008 e s.m.i;
    • per le strutture di Alberghi diffusi - Regolamento Regionale n.7/2015;
  1. fotocopia documento di identità del soggetto che conferisce la procura
  2. modello di autocertificazione di classificazione B&B (Modulo Autocertificazione Bed and Breakfast)
  3. tabella prezzi
  4. assicurazione RCI
  5. dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la disponibilità o il possesso dei locali, e gli estremi del titolo relativo quali, in particolare, compravendita, locazione, usufrutto, comproprietà, comodato (contratto registrato)
  6. planimetria catastale dell’unità immobiliare sottoscritta dall’interessato, con dichiarazione di conformità a quella presente in catasto, con indicazione dati catastali, specifica delle superfici, dell’altezza, del numero dei posti letto, dell’individuazione dei vani comuni e dei vani riservati, della conformità della struttura alla normativa vigente
  7. relazione tecnica asseverata descrittiva dei locali, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi presenti nell’attività, datata e firmata dal tecnico redattore abilitato
  8. parere igienico sanitario (facoltativo)
  9. elenco attrezzature
  10. attestazione della comunicazione formale all’amministratore di condominio dell’attività che si intende svolgere nel caso di immobile facente parte di un edificio composto da più unità immobiliari. d) statuto e atto costitutivo per le società e la relativa certificazione antimafia.
  11. Bonifico Asl per la richiesta del parere igienico sanitario
  12. Diritti di istruttoria
  1. fotocopia documento di identità del soggetto che conferisce la procura
  2. diritti di istruttoria


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