Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma

Area III - Applicazione del sist. sanzionatorio amm.vo affari legali (clicca qui)  
 
Dirigente Dell'Area: Dato non disponibile

Responsabile del procedimento: Dirigente Area: Viceprefetto dott. Giancarlo IZZI
Orari di ricevimento:

    Lunedì dalle 09:00 alle 12:00
    Venerdì dalle 09:00 alle 12:00

Ubicazione dell'Ufficio: Via Ostiense, n.131/L 00154 ROMA, sc. A - II piano
Email dell'ufficio: protocollo.prefrm@pec.interno.it
Telefoni: 06/67294690   06/67294635   06/67294642
Fax:
 
Indirizzo per la corrispondenza :
Prefettura di Roma - Area III
Via IV Novembre 119/A - 00187 Roma


SEQUESTRO ED AFFIDAMENTO IN CUSTODIA DEI VEICOLI

Sequestro del veicolo per mancanza della copertura assicurativa e/o mancanza della carta di circolazione
Nella maggior parte dei casi il sequestro del veicolo è disposto, quale sanzione accessoria, per mancanza della copertura assicurativa (R.C.) e/o per mancanza di rilascio della carta di circolazione del veicolo.
Con decorrenza 26 aprile 2010, nella provincia di Roma è stato attivato il sistema informatico di affidamento in custodia dei veicoli sottoposti a sequestro (S.I.Ve.S.), fermo o confisca amministrativa per violazione al C. d. S.
Per i sequestri disposti fino al 25 aprile 2010 si applica il sistema previgente.

Con il sistema S.I.Ve.S. il veicolo sequestrato viene generalmente affidato al proprietario o conducente o obbligato in solido, che ha l'obbligo di depositare e custodire il veicolo in luogo non soggetto a pubblico passaggio e di provvedere a proprie spese al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.
Solo nel caso in cui i soggetti obbligati si rifiutino o non abbiano i requisiti per assumerne la custodia, il veicolo viene affidato al deposito giudiziario incaricato della custodia (c.d. " custode-acquirente ") .
Nel dettaglio, contestualmente al sequestro, l'Organo accertatore avvisa il proprietario o trasgressore che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode-acquirente (art.213 C.d.S., comma 2-quater). In caso di notifica a mezzo posta, il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti obbligati in solido.
Decorso inutilmente il termine di dieci giorni,ritenuto condizione sufficiente per presumere l'assenza di qualsiasi interesse del proprietario al recupero del veicolo, l'organo accertatore trasmette gli atti al prefetto il quale dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode-acquirente. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.
Ogni variazione del luogo di custodia dovrà essere formalmente autorizzata dall'Ufficio o Comando che ha provveduto al sequestro.
 
Sequestro del ciclomotore e del motociclo
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Sequestro dei veicoli in conseguenza di ipotesi di reato durante la guida

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DISSEQUESTRO

Richiesta di dissequestro

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Rottamazione del veicolo sequestrato
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RICORSO AVVERSO IL SEQUESTRO

Il proprietario e/o il conducente del veicolo possono avvalersi della facoltà prevista per legge di proporre ricorso avverso il verbale di contestazione della violazione al C.d.S.. Il ricorso può essere presentato entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale al Prefetto del luogo della commessa violazione (mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento) o entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale al Giudice di Pace competente per territorio.
Il ricorso al Prefetto non sospende l'esecuzione al sequestro.
  Nel caso in cui il ricorso si concluda con l'accoglimento, nel caso in cui il ricorso si concluda con l'accoglimento, ed il veicolo sia già stato alienato al custode-acquirente, il ricorrente avrà diritto alla restituzione della somma e degli interessi maturati e non alla restituzione del veicolo.
Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. Se il veicolo è stato assunto in custodia dal proprietario o dal trasgressore la Prefettura adotterà il provvedimento di confisca.

RICORSO AVVERSO LA CONFISCA

Avverso il provvedimento di confisca può essere proposto ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica dello stesso.
Entro 30 giorni dal momento in cui il provvedimento di confisca è divenuto definitivo, il proprietario-custode deve trasferire il veicolo a proprie spese presso una depositeria autorizzata dalla Prefettura, individuata dall'Organo accertatore e, ove possibile, quella più vicina al luogo di custodia.

RATEIZZAZIONE DELLA SANZIONE

La rateizzazione della sanzione, registrata sul verbale di contestazione, può essere richiesta alla Prefettura, qualora trattasi di sanzioni elevate da organi accertatori statali, mentre può essere presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da organi rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni, con domanda in carta semplice entro 30 giorni dalla notifica del verbale.
La domanda deve essere accompagnata da una certificazione (mod. ISEE) del richiedente titolare di un reddito imponibile costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, non superiore a euro 10.628,16, elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. Possono essere concesse da un minimo di 3 ad un massimo di 8 rate, ma il dissequestro potrà essere effettuato solamente alla fine del pagamento di tutte le rate.

LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RATEIZZAZIONE IMPLICA LA RINUNCIA DI AVVALERSI DELLA FACOLTA' DI RICORSO AL PREFETTO O AL GIUDICE DI PACE.
   
Modulo A - richiesta di rateizzazione

CIRCOLAZIONE CON VEICOLO SOGGETTO A SEQUESTRO

Chiunque circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro è punito con la sanzione del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953 e con la sanzione della sospensione della patente da uno a tre mesi (art. 213 C.d.S., c.4).

ALCUNI CASI IN CUI SI DISPONE IL SEQUESTRO DEL VEICOLO, CICLOMOTORE E DEL MOTOCICLO ART.213

art. 93 c.7    Autoveicoli e motoveicoli circolanti senza il rilascio della carta di circolazione
art. 97 c.5    Fabbricazione, vendita o modifica di ciclomotori sviluppanti velocità superiore a 45 Km/h
art. 97 c.7      Ciclomotore sprovvisto di certificato di circolazione.
art.116c.13    Guida del motociclo senza patente
art.134c.2      Circolazione con carta di circolazione temporanea scaduta di validità.
art.193           Circolazione senza la copertura assicurativa obbligatoria per legge.
art.193/4 bis  Circolazione con copertura assicurativa falsa.
art. 214 c.8    Circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
 
Riferimenti normativi:
Legge 24.11.1981 n. 689     
Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni (Codice della Strada)   
D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada)



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