La Regione Lazio ha appena diramato un’ordinanza con la quale vengono regolati gli orari di apertura delle attività commerciali ancora aperte, escluse farmacie e parafarmacie.
Fino al 5 aprile, salvo nuovo provvedimento, tali attività osserveranno i seguenti orari di apertura:
-dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 19:00;
-domenica e giorni festivi dalle 8:30 alle ore 15:00.
I gestori dei locali sono sempre obbligati a contingentare gli ingressi e a sanificare gli ambienti.
Per quanto riguarda il fronte dei cittadini la Regione invita tutti a fare la spesa per i generi alimentari e i beni di prima necessità solo nei quartieri di residenza o in quelli in cui si effettua l’attività lavorativa.
TESTO ORDINANZA
1) Le attività commerciali di cui all’allegato 1, del DPCM 11 marzo 2020, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, osservano il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 19 con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento fino al 5 aprile 2020, salvo nuovo provvedimento.
Nelle domeniche e nei giorni festivi le attività commerciali di cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, osservano il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 15 con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento fino al 5 aprile 2020, salvo nuovo provvedimento.
2) I gestori delle attività di cui al punto precedente devono comunque:
a) garantire un accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza di almeno un metro, tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
b) garantire e incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, adottando protocolli interni di sicurezza e ricorrendo a qualsiasi dispositivo utile a limitare le forme di contagio;
3) Si invita la cittadinanza, ove possibile, ad effettuare l’approvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti nel proprio quartiere di residenza o in quello in cui si svolge l’attività lavorativa
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza ha validità fino al 5 aprile 2020, salvo nuovo provvedimento.
DPCM 11 marzo 2020
https://www.gazzettaufficiale.it/…/id/2020/03/11/20A01605/sg