NUOVA ORDINANZA REGIONALE: REGOLAMENTATI GLI ORARI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Mercoledì 18 Marzo 2020

La Regione Lazio ha appena diramato un’ordinanza con la quale vengono regolati gli orari di apertura delle attività commerciali ancora aperte, escluse farmacie e parafarmacie.

Fino al 5 aprile, salvo nuovo provvedimento, tali attività osserveranno i seguenti orari di apertura:
-dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 19:00;
-domenica e giorni festivi dalle 8:30 alle ore 15:00.

I gestori dei locali sono sempre obbligati a contingentare gli ingressi e a sanificare gli ambienti.

Per quanto riguarda il fronte dei cittadini la Regione invita tutti a fare la spesa per i generi alimentari e i beni di prima necessità solo nei quartieri di residenza o in quelli in cui si effettua l’attività lavorativa.

TESTO ORDINANZA
1) Le attività commerciali di cui all’allegato 1, del DPCM 11 marzo 2020, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, osservano il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 19 con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento fino al 5 aprile 2020, salvo nuovo provvedimento.
Nelle domeniche e nei giorni festivi le attività commerciali di cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, osservano il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 15 con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento fino al 5 aprile 2020, salvo nuovo provvedimento.

2) I gestori delle attività di cui al punto precedente devono comunque:
a) garantire un accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza di almeno un metro, tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
b) garantire e incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, adottando protocolli interni di sicurezza e ricorrendo a qualsiasi dispositivo utile a limitare le forme di contagio;

3) Si invita la cittadinanza, ove possibile, ad effettuare l’approvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti nel proprio quartiere di residenza o in quello in cui si svolge l’attività lavorativa
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza ha validità fino al 5 aprile 2020, salvo nuovo provvedimento.

DPCM 11 marzo 2020
https://www.gazzettaufficiale.it/…/id/2020/03/11/20A01605/sg

 



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