IMU, TUTTE LE SCADENZE DI GIUGNO

Venerdì 14 Giugno 2024

Nel mese di giugno i proprietari, usufruttuari, ecc. di immobili presenti nel territorio comunale sono interessati da due scadenze IMU.

Entro il 16 giugno si deve versare l’acconto IMU 2024 per tutti gli immobili soggetti a tassazione. Nel sito istituzione sono disponibili gli atti deliberativi e il programma per il corretto calcolo dell’imposta e l’elaborazione del modello F24 (https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=M212).

Entro il 30 giugno deve essere presentata la dichiarazione IMU. A tal proposito, si fa presente che l’articolo 1 comma 741 lettera c) della legge n. 160/2019 ha reintrodotto alcune fattispecie di equiparazione ad abitazione principale ai fini della nuova Imu in vigore fino all’anno 2019, per le quali non è stato abrogato l’obbligo dichiarativo previsto a pena di decadenza dal comma 5bis dell’articolo 2 del vecchio decreto legge n. 102/2013. Si tratta di:

  1. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  3. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  4. casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del Dlgs19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Pertanto, per i casi di equiparazione su elencati, a cui aggiungere i cosiddetti “fabbricati merce”, nessuna agevolazione può essere concessa se non previa presentazione della dichiarazione.



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