CORONAVIRUS, NUOVE DISPOSIZIONI DAL GOVERNO E DALLA REGIONE LAZIO: SOSPESE LE ATTIVITÀ DI PUB, SCUOLE DI BALLO, SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO, DISCOTECHE E LOCALI ASSIMILATI, PISCINE, PALESTRE E CENTRI BENESSERE

Domenica 8 Marzo 2020

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e l'Ordinanza a firma del Vice Presidente della Regione Lazio pubblicati in data odierna hanno introdotto nuove disposizioni, più stringenti rispetto ai precedenti provvedimenti.

In particolare si evidenziano le seguenti misure contenute nel DPCM 8 marzo 2020, che hanno validità fino al 3 aprile:

ART.2 (Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19)

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

d) è sospesa l'apertura dei musei e degli altri luoghi istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le attività sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

v) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

ART. 3 (Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale)

b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato l, lettera d);

c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;

d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;

L'Ordinanza regionale, che ha validità fino a nuovo provvedimento, impone:

A tutte le persone che nei 14 giorni antecedenti alla data di pubblicazione del DPCM 8 marzo 2020 hanno fatto, stanno o faranno ingresso nella Regione Lazio provenienti dalla Regione Lombardia e dalle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti , Novara, Verbano- Cusio- Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l’obbligo:

- di comunicare tale circostanza al numero verde 800.118.800 che si coordina con il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente in raccordo con il medico di medicina generale (MMG) o il pediatra di libera scelta (PLS);

- di osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del Dipartimento di Prevenzione;

- le suddette disposizioni non si applicano nel caso in cui le persone provenienti dalle zone geografiche sopra individuate siano operatori del SSR laziale,tenuti ad osservare le disposizioni di cui all’ordinanza del Presidente della Regione 3/2020.

E’ inoltre disposta, con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni, in aggiunta alle misure di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, la sospensione sul territorio regionale delle seguenti attività:

Piscine; Palestre; Centri benessere.

Il Sindaco

Alessandro Grando

 



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