APPROVAZIONE DEL DINIEGO DI STRALCIO PARZIALE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 227-229, L 197/2022

Martedì 31 Gennaio 2023

Con Deliberazione di Consiglio n. 1 del 26/01/2023 l'Amministrazione comunale ha provveduto ad approvare il diniego allo stralcio parziale, ai sensi dell'articolo 1, commi 227 - 229, della Legge 197/2022, decidendo così di non applicare ai carichi affidati all’Agente della riscossione le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 227 e 228, che avrebbero invece disposto lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle sole somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Si precisa che l’adozione da parte del Comune del suddetto provvedimento di diniego allo “stralcio parziale”, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231.

 



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