APERTURA DEI MINIMARKET E VENDITA DI ALCOLICI, LE NUOVE DISPOSIZIONI

Venerdì 29 Maggio 2020

Il sindaco Alessandro Grando  ha  firmato l’ordinanza sindacale n.65, con la quale è stato stabilito che a decorrere dal 29 maggio 2020 e fino al 13 settembre 2020:

1) Tutti gli esercizi di vicinato cosiddetti “minimarket etnici”, ancorché muniti di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, sono tenuti a svolgere la propria attività commerciale in un orario ricompreso tra le ore 7:00 e le ore 19:00.
All'ora stabilita per la chiusura dell’esercizio deve cessare ogni attività, sia all'interno che all'esterno dei locali, e sono vietati schiamazzi o rumori che possano disturbare la quiete pubblica.

2) Nell’intero territorio comunale dalle ore 21.00 alle ore 7:00 è vietato a chiunque, anche mediante apparecchi automatici, vendere alcolici e bevande in contenitori di vetro da asporto.

3) Dalle ore 21.00 alle ore 7:00 è vietato consumare bevande in contenitori di vetro nonché bevande alcoliche in tutte le aree pubbliche quali strade, piazze, arenili pubblici, parchi ecc., con esclusione delle aree esterne regolarmente autorizzate di pertinenza dei locali pubblici, quali dehors, pedane, tavoli e sedie ecc.;

4) Durante tutto l'arco della giornata è vietato consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all'interno dell'area del mercato giornaliero ricompresa tra via Ancona e via Odescalchi.

5) All'interno del perimetro del mercato che si svolge il martedì e la domenica in Piazzale Onofri e nelle vie limitrofe, in quello che si svolge di domenica in località Marina di San Nicola e in tutte le circostanze similari è obbligatorio indossare protezioni delle vie respiratorie.

Il mancato rispetto degli obblighi contenuti nell’ordinanza è punito ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 19 del 25/03/2020 “Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000”.

Inoltre, per le attività commerciali:

-In caso di recidiva violazione delle disposizioni contenute nell’ordinanza, oltre alla sanzione pecuniaria, si applica la sanzione accessoria della chiusura dell’attività per un periodo non inferiore a 3 giorni e non superiore a 7 giorni, a seconda della gravità della violazione commessa.

-In caso di ulteriore recidiva violazione delle disposizioni contenute nell’ordinanza, dopo la sanzione accessoria della chiusura dell’attività, si applica, fermo restando la sanzione amministrativa, la sanzione accessoria della sospensione del titolo abilitativo per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a 3 mesi.


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